Legato di alimenti o legato di mantenimento? Criteri di Interpretazione del testamento. (Cass. Civ., Sez. II, n. 26836 del 14 dicembre 2011)

Secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile con gli opportuni adattamenti anche in materia testamentaria, è possibile individuare quale sia l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente e in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa. Ne consegue che deve essere confermata la sentenza che ha interpretato la formula ”sarà sua cura provvedere alle necessità” nel senso che il testatore abbia voluto stabilire un legato di alimenti e non di mantenimento, essendo evidente che il concetto di “necessità” richiama quello di “bisogno”, e che la configurabilità del legato alimentare è appunto subordinata, per l’an e per il quantum, salvo diversa volontà del testatore, allo stato di bisogno del legatario, stante il richiamo fatto dall'art. 660 c.c. all’art. 438 c.c. con la conseguenza che, in tal caso, il legato ha ad oggetto quanto strettamente necessario alla vita del beneficiario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il perno della decisione consiste nell'interpretazione della locuzione "necessità" ("sarà sua cura provvedere alle necessità") che i giudici hanno reputato integrare la nozione di prestazione alimentare. Invero è lecito nutrire più di un dubbio sulla bontà della soluzione. Può forse dirsi che il testatore fosse un esperto di diritto ed avesse presente che il riferimento alla "necessità" dovesse intendersi allo stretto necessario, a sovvenire cioè il beneficiario di quanto fosse indispensabile per la sopravvivenza? Non è forse l'espressione, nel comune linguaggio, evocativa piuttosto di una nozione assai più larga, comprensiva di tutto quanto dovesse servire al legatario indipendentemente dal di lui stato di bisogno?

Aggiungi un commento