Legato d'azienda: sorte dei debiti aziendali. Il legatario risponde delle passività, sia pure nei limiti del valore del bene oggetto del compendio aziendale (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1720 del 29 gennaio 2016)

Il legato di azienda ha ad oggetto, salvo diversa volontà del testatore, il complesso unitario dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, comprensivo di tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito che ad essa fanno capo, sicché, trovando applicazione le regole successorie, il legatario è tenuto al pagamento dei debiti aziendali, ancorché nei limiti del valore dell'azienda medesima, ex art. 671 c.c.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. si esprime su un tema quasi assente nei dibattiti giurisprudenziali, ancorchè caro alla dottrina. La posizione degli interpreti è variegata. A fronte di chi esclude il trasferimento automatico dei debiti aziendali (che rimarrebbero in capo agli eredi), si oppone l'opinione di quanto reputano che il legatario sarebbe, in quanto imprenditore, illimitatamente responsabile per i debiti aziendali. Gli eredi che avessero a rispondere nei confronti dei terzi, nella propria qualità, dei detti debiti vanterebbero successivamente il diritto di essere rivalsi dal legatario. V'è poi chi nega che possa farsi applicazione della regola di cui al II comma dell'art. 2560 cod.civ. La norma avrebbe infatti lo scopo di proteggere i creditori sociali rispetto all'eventualità in cui il cessionario dell'azienda fosse dotato di una solidità patrimoniale inferiore rispetto a quella vantata dal cedente. In difetto di elementi ermeneutici, si dovrebbe ritenere operativa la presunzione in forza della quale detti debiti, siccome pertinenti all'oggetto del legato, debbano far carico al legatario. In quest'ultimo senso appare orientata la S.C. con la pronunzia in commento.

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