Leasing traslativo. Nullità della clausola penale attributiva al concedente sia l'integrale importo delle rate, sia il mantenimento della titolarità del diritto sul bene. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8470 del 5 maggio 2020)

In tema di “leasing” traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la clausola penale che attribuisca al concedente, oltre all’intero importo del finanziamento, anche la proprietà e il possesso del bene è manifestamente eccessiva in quanto attribuisce vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, dovendo il giudice effettuare, ai fini della sua riducibilità ex art. 1384 cod. civ., una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta clausola assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente a trarre dalla regolare esecuzione del contratto. È nulla la clausola penale in parola, con la quale viene attribuito al concedente l’importo delle rate e la proprietà del bene. L’inadempimento dell’utilizzatore, infatti, non può attribuire alla controparte vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto.

Commento

(di Daniele Minussi)
la pronunzia prende in considerazione la previsione contrattuale di una clausola penale (art.1382 cod.civ.) con la quale sia attribuito al concedente, oltre al diritto di recuperare il bene (che gli appartiene) l'importo delle rate a scadere.
Va premesso che al leasing traslativo viene reputata analogicamente estensibile la normativa di cui all'art.1526 cod.civ., dettato in materia di vendita con patto di riservato dominio. Il nodo problematico è propriamente costituito dalla determinazione del concreto ammontare del predetto "equo compenso" (Cass. Civ. Sez.III, 9161/02). E' stato al riguardo deciso che esso possa risultare superiore al corrispettivo per il godimento temporaneo del bene, ma non all'importo costituito dalla somma del capitale impiegato dal concedente e dell'intero guadagno relativo all'operazione programmata. Infatti il recupero materiale del bene in via anticipata rispetto al termine stabilito permette al concedente di ricavare ulteriori utilità (Cass. Civ. Sez.III, 574/05). Con la sentenza in esame si ribadisce questo aspetto, concludendosi nel senso della manifesta eccessività della penale che dovesse disporre in tal senso.

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