Leasing traslativo. Nullità della clausola penale attributiva al concedente sia l'integrale importo delle rate, sia il mantenimento della titolarità del diritto sul bene. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8470 del 5 maggio 2020)
In tema di “leasing” traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la clausola penale che attribuisca al concedente, oltre all’intero importo del finanziamento, anche la proprietà e il possesso del bene è manifestamente eccessiva in quanto attribuisce vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, dovendo il giudice effettuare, ai fini della sua riducibilità ex art. 1384 cod. civ., una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta clausola assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente a trarre dalla regolare esecuzione del contratto. È nulla la clausola penale in parola, con la quale viene attribuito al concedente l’importo delle rate e la proprietà del bene. L’inadempimento dell’utilizzatore, infatti, non può attribuire alla controparte vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto.