Le SSUU si pronunziano in tema di "usura sopravvenuta". La Banca può legittimamente pretendere quanto pattuito anteriormente all'entrata in vigore della novella. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 24675 del 19 ottobre 2017)

Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Può la clausola di determinazione degli interessi contenuta in un contratto stipulato prima dell’entrata in vigore della legge 108/1996, o stipulata successivamente per un tasso all’epoca "sotto-soglia", essere considerata valida ed efficace anche successivamente?
Viene in considerazione a tal proposito la c.d. “usura sopravvenuta”, vale a dire il caso in cui il tasso degli interessi concordato tra le parti superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alla legge 108/1996. Nell'ipotesi concreta si trattava di un contratto di mutuo decennale perfezionato nel 1990, nel quale gli interessi erano risultati usurari a seguito dell’entrata in vigore della predetta legge. Al riguardo giova la distinzione tra usura originaria e usura sopravvenuta. La prima assume quale momento rilevante ai fini della valutazione della natura usuraria degli interessi soltanto il tempo in cui essi sono convenuti. L’usura sopravvenuta è invece configurabile in due casi distinti: il primo quando gli interessi, pur legalmente pattuiti prima della l. 108 del 1996 siano valutabili successivamente, per effetto dell’entrata in vigore di detta novella, usurari in quanto eccedenti la misura del tasso soglia; il secondo in relazione ai contratti, stipulati sotto il vigore della l. 108, i cui tassi si manifestino usurari iper effetto del calo dei tassi di interesse che fondano il meccanismo di determinazione dei tassi usurari in forza dell’art. 2 della l. 108/1996. Ciò premesso, secondo le SSUU, non si può parlare di un un giudizio di usurarietà che non sia fondato sul modo di disporre dell’art. 644 c.p., la cui applicazione va incardinata ai canoni ermeneutici di cui alla legge n. 24 del 2001.
Ne segue come sarebbe pertanto impossibile "operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell’art. 644 c.p.; ai fini dell’applicazione del quale, però, non può farsi a meno, perché così impone la norma d’interpretazione autentica, di considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

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