Le Sezioni Unite chiariscono la rilevanza delle linee guida in tema di responsabilità penale del medico (art. 590 cod. pen.) dopo l'entrata un vigore della Gelli-Bianco. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 8770 del 22 febbraio 2018)

L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:
a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia: 1) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 2) nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;
c) se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.

Commento

(di Daniele Minussi)
Sembrerebbe che il medico non risponda penalmente se la condotta imperita, ovvero, per colpa grave o lieve, sia stata conforme alle linee guida. Tale interpretazione induce ad una domanda: può una condotta è conforme alle linee guida essere qualificata come imperita?
Sul punto va rilevato che la quarta sezione penale della S. C., con la sentenza 28187/2017, ebbe a reputare l’art. 3 della l. 189/2012 (c.d. legge Balduzzi) norma più favorevole al reo rispetto all’art. 590 sexies c.p. come introdotto dall’arti. 6 della l. Gelli-Bianco.
Tuttavia, la stessa sezione della S.C. (50078/2017) aveva diversamente opinato, onde si è palesata l’esigenza di fare chiarezza con la pronunzia della S.C. che si annota.
Quali, in conclusione, il portato ermeneutico della pronunzia delle SSUU?
Quanto all’elemento soggettivo dell’imperizia, sembra necessario valutare se la condotta del medico sia stata rispettosa delle linee guida adeguate alla specificità del caso concreto. La circostanza non impedisce di fare riferimento al III comma dell’art. 43 c.p., qualora le predette linee guida concernono regole di prudenza, ovvero, di diligenza nella prestazione.
Secondariamente il ruolo delle linee guida ha a che fare con la limitazione di responsabilità da impiegare nella valutazione del giudizio di imperizia. In mancanza di tali elementi non potranno non avanzare e trovare campo aperto, in ambito sanitario, le buone pratiche clinico assistenziali.
In conclusione, le Sezioni Unite hanno chiarito l’ambito applicativo della previsione di non punibilità prevista dall’art. 590 sexies c.p., evidenziando l’opportunità di una riformulazione del testo normativo.

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