Le risultanze del libro fondiario non sono dirimenti in relazione alla sussistenza o meno di diritti incompatibili con quello dominicale. (Cass. Civile, Sez. II, ord. n. 31977 del 11 dicembre 2024)

Nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sulla pubblicità costitutiva, ove non venga in rilievo un conflitto di acquisti fra loro contraddittori, ma sorga un problema di concorso tra diritti tra essi non incompatibili, l'uno intavolato e l'altro extra tavolare, come nel caso di servitù, non risulta applicabile l'art. 5, comma 3, r.d. n. 499 del 1929, cosicché non assume rilevanza l'atteggiamento soggettivo di colui che abbia acquistato la proprietà sulla base della fede del libro fondiario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Un conto è la risoluzione del conflitto tra più aventi causa dal medesimo dante causa, In relazione al quale l'intavolazione sortisce efficacia dirimente simile a quella di cui all'art. 2644 cod.civ., altra cosa è l'accertamento di diritti reali minori sul bene la cui proprietà è stata trasferita. In questo caso non viene in considerazione un conflitto tra diritti tra essi incompatibili, essendo piuttosto la regola quella della coesistenza tra diritto di proprietà in capo ad un soggetto e diritto di servitù prediale in favore di un fondo appartenente ad un diverso soggetto. In quest'ultima ipotesi colui che ha acquistato la proprietà del fondo non può invocare con effetti dirimenti l'assenza di risultanze nel libro fondiario. Si veda, in senso conforme, Cass. civile, sez. II 2019 n. 13501.

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