Le donazioni indirette fatte ad uno dei coniugi non rientrano nella comunione legale dei beni. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 31978 dell'11 dicembre 2018)

Nell'ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il danaro per l'acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest'ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l'elargizione del danaro paterno e l'acquisto dell'immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell'immobile stesso, e non già del danaro impiegato per il suo acquisto. Ne consegue che, in tale ipotesi, il bene acquisito successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale è ricompreso tra quelli esclusi da detto regime, ai sensi dell'art. 179 c.c., lett. b), senza che sia necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche, essendo invece sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio-mezzo con l'arricchimento di uno dei coniugi per spirito di liberalità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quanto oggetto di donazione, come tale, ai sensi dell'art. 179 I °comma lett. b) cod.civ., è da considerarsi bene personale del coniuge (ancorchè in comunione legale dei beni) al quale la liberalità è stata fatta. Il risultato non muta allorché la liberalità sia indiretta, come avviene nell'ipotesi dell'adempimento di terzo ex art. 1180 cod.civ.. Il caso è tutt'altro che infrequente, come nell'eventualità in cui i genitori provvedano a pagare il prezzo di un bene immobile acquistato dal figlio direttamente nelle mani del terzo alienante. Si veda, in senso analogo, Cass. Civ. Sez. I, 15778/00, dovendosi tuttavia segnalare la portata parzialmente difforme di Cass. Civ., Sez.I, 1630/2015 in ipotesi di pagamento soltanto parziale del prezzo da parte del terzo. Si badi come non serva, al riferito fine, che l'altro coniuge effettui alcuna dichiarazione, quale quella risultante dalla lettera f) dell'art. 179 predetto.

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