Le consulenze professionali relative ad attività protette sono esercitabili da una srl? (Cass. Civ., Sez. III, n. 16578 del 28/09/2012)

Va censurata la pronunzia della Corte territoriale di merito che, in modo del tutto apodittico e senza procedere ad alcuna verifica, ha sostenuto che il mandato conferito ad una s.r.l. avesse ad oggetto una prestazione d'opera professionale c.d. protetta e pertanto non esercitabile da società di capitali a norma della L. n. 1815 del 1939, art. 2.
In realtà, a prescindere dalla considerazione che tale divieto è stato abrogato dalla L. 7 agosto 1997, n. 266, art. 24, vale il rilievo che, a fronte del tenore testuale del mandato, che faceva riferimento, quale oggetto dello stesso, alla definizione di "tempi e modalità operative necessari alla realizzazione" del programma definito nello stesso contratto, la motivazione della sentenza, totalmente carente sul punto, non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico attraverso il quale il giudice di secondo grado è pervenuto al convincimento che si trattasse di prestazione interamente ricompresa nell'attività tipica di una delle professioni protette, cioè esercitabili in via esclusiva da professionisti iscritti ad un albo.
In definitiva, la Corte di merito non ha compiuto alcun accertamento in ordine alla annoverabilità dell'attività oggetto del mandato di cui si tratta nella categoria delle professioni intellettuali per le quali si richiede l'iscrizione in un albo.

Commento

(di Daniele Minussi)
In definitiva il quesito rimane del tutto aperto. La S.C. soltanto implicitamente viene ad affermare che una società di capitali possa svolgere attività che la legge 1815 del 1939 riservava alle c.d. professioni protette. In realtà è noto che anche all'esito dell'emanazione della legge 1997 n.266 si accese il dibattito sulla portata dell'abrogazione, in attesa di una disciplina organica che il legislatore non ha successivamente emanato.

Aggiungi un commento