Lavori edilizi in zona sismica: omessa denuncia e reato penale avente carattere permanente. (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 15861 del 28 febbraio 2016)

Il reato di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti ha natura di reato permanente, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto, ovvero non termina l'intervento edilizio. Pertanto, la lesione dell'interesse pubblico tutelato ha carattere continuativo poiché, malgrado la scadenza del termine di legge, permangono pur sempre gli obblighi di informazione dell'autorità comunale, di presentazione dei progetti e di ottenimento dell'autorizzazione regionale, essendo anche oltre quel termine operante il precetto di agire e rilevante penalmente la protrazione dell'omissione e, inoltre, il protrarsi della lesione al bene giuridico protetto è imputabile ad una persistente condotta volontaria del soggetto, il quale continua a "produrre l'effetto" del reato sottraendosi al controllo dell'autorità competente.
In tema di reati edilizi, vi è un'intima correlazione tra la procedura di rilascio del permesso di costruire e quella finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione per l'edificazione in zona sismica: al preavviso è attribuita una funzione di controllo della progettazione e di primo atto di quel procedimento che, attraverso le successive fasi della presentazione dei progetti e del loro esame tecnico da parte degli uffici competenti, confluisce nel finale giudizio di eseguibilità dell'opera, atteso che senza l'acquisizione dell'autorizzazione regionale il permesso di costruire non potrebbe essere rilasciato, per la ragione che risulterebbe contraddittorio il riconoscimento della natura permanente (fino all'ultimazione dei lavori) del reato di costruzione in carenza del titolo abilitativo edilizio ed il disconoscimento, invece, della medesima natura al reato di costruzione in assenza di quella autorizzazione che si pone quale presupposto indefettibile del permesso di costruire. Se ne conclude che i reati previsti dai richiamati artt. 93 e 94 e sanzionati dal successivo art. 95 del D.P.R. n. 380/2001, hanno natura di reati permanenti, in quanto il primo (art. 93) permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non termina l'intervento e, il secondo (art. 94), permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica lo termina ovvero ottiene la relativa autorizzazione.
La persistenza dell'offesa al bene giuridico tutelato deve essere mantenuta concettualmente distinta dall'apertura formale di un procedimento amministrativo e comunque dalla possibilità di un controllo postumo, attivate dall'adempimento tardivo del contravventore, con la conseguenza che la persistenza della condotta antigiuridica e la connessa protrazione della lesione all'interesse pubblico di vigilare sulla regolarità tecnica di ogni costruzione in zona sismica, sussistono anche se (anzi proprio perché) l'amministrazione competente non ha aperto un procedimento formale o non ha attivato alcun controllo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Costruire in zona sismica rappresenta profili di pericolosità e, conseguentemente, necessita dell'adozione di speciali cautele tecniche. Per tale motivo è previsto che, quale atto prodromico rispetto al rilascio del permesso di costruire, venga attivato presso la Regione il procedimento che conduce alla verifica di eseguibilità dei lavori. L'omissione di tale indispensabile atto iniziale consistente nella denunzia delle opere da eseguire e della contestuale presentazione dei progetti, costituisce illecito penale che non può non avere i caratteri della permanenza. Ne segue come, tra l'altro, la prescrizione non corra se non a far tempo dal giorno della rimozione della situazione antigiuridica.

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