La vendita di immobile privo del permesso di abitabilità può configurare un’ipotesi di "aliud pro alio", (Cass. Civ., Sez. II, n. 17707 del 29 agosto 2011).

La vendita d’immobile destinato ad abitazione, privo del certificato di abitabilità, incidendo sull’attitudine del bene compravenduto ad assolvere la sua funzione economico-sociale, si risolve nella mancanza di un requisito giuridico essenziale al fine del legittimo godimento del bene e della sua commerciabilità e, configurando un’ipotesi di vendita di aliud pro alio, legittima l’acquirente a domandare il risarcimento dei danni, per la ridotta commerciabilità del bene.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il difetto della licenza d'uso di un fabbricato da adibire a civile abitazione possiede una differente rilevanza a seconda che tale mancanza dipenda semplicemente da una qualche anomalia nel procedimento di richiesta e conseguimento (per lo più in forza di silenzio assenso) del provvedimento abilitativo ovvero dalla radicale difettosità nel bene dei requisiti che possano condurre al conseguimento del titolo abilitativo.
A rigore la severa conseguenza della risoluzione per inadempimento svincolata dagli ordinari termini prescrizionali e decadenziali (ciò che è proprio della condizione giuridica che si compendia nell' "aliud pro alio") dovrebbe scaturire soltanto da una situazione come quella prospettata per ultima e non nella prima, nella quale è invece ipotizzabile un percorso diverso, in esito al quale dovrebbe risultare possibile attingere al provvedimento amministrativo.

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