La "utilizzabilità" di un vano deposito determina la ricomprensione dello stesso nella superficie massima il cui superamento conduce al diniego dei benefici "prima casa". (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 25674 del 15 novembre 2013)

Affinché ricorra la condizione per usufruire della agevolazione prima casa, occorre che l'immobile acquistato venga classificato come "non di lusso". A tal fine la superficie utile totale non deve essere superiore a 240 mq., escludendo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti auto. Non va escluso il vano deposito, quando sia concretamente utilizzabile anche se non abitabile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il deposito ordinariamente costituisce pertinenza della casa ed è definibile come "un luogo adibito a ricevere e a custodire cose". Ma deve o meno essere computato nella superficie utile dell'abitazione ai fini della valutazione del superamento della famigerata soglia dei 240 metri quadrati (di cui all'art.6 del d.m. 6 agosto 1969) che conduce all'esclusione della agevolazioni "prima casa"? La risposta è affermativa, sulla scorta non già della sua "abitabilità", bensì della sua "utilizzabilità". Cosa vuol dire utilizzabilità? Significa possibilità di raggiungere l'abitabilità in base all'altezza del locale ed alla presenza di adeguate finestre (tali da garantire i requisiti di aeroilluminanza). Attenzione ai depositi! restringete le vostre finestre!

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