La trascrizione della denunzia di successione non importa accettazione tacita dell'eredità. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 4843 del 19 febbraio 2019)

Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità non rileva la trascrizione della denuncia di successione in assenza di altri atti inequivocabilmente rivolti all'assunzione della qualità di erede.
L'accettazione tacita ha luogo quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede ai sensi dell'art. 476 cod.civ..

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco la natura eminentemente tributaria degli adempimenti connessi alla pubblicazione del testamento in morte del de cuius ed alla susseguente presentazione della denunzia di successione nonché al pagamento delle relative imposte. In questo senso la trascrizione della successione (adempimento che viene curato, tra l'altro, direttamente dall'AE e non dagli interessati) non svolge alcuna funzione dichiarativa, trattandosi di pubblicità meramente notiziale. Il chiamato rimane tale e non acquista per effetto dell'intervenuta presentazione della denunzia di successione, alcuna qualità ereditaria. Essa eventualmente sarà conseguita per effetto del protrarsi oltre i tre mesi del possesso del bene ereditario (accettazione c.d. presunta) ovvero in conseguenza di atti valutabili ai sensi dell'art. 476 cod.civ..

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