La titolarità della mera nuda proprietà delle quote non conferisce il diritto di partecipare all'assemblea dei soci. (Tribunale di Firenze, Sez. V, ord. del 27 aprile 2019)

Da una lettura sistematica delle norme si desume la stretta strumentalità tra la partecipazione in assemblea e l’esercizio del diritto di voto che, ai sensi dell’art. 2352 c.c., spetta all’usufruttuario. L’art. 2370 c.c., ai sensi del quale possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, non fa che esprimere un principio di carattere generale derogabile solo nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore, tra le quali non rientra quella relativa all’usufrutto. Poiché il diritto di intervento in assemblea si configura come uno di quei diritti amministrativi relativi alla disponibilità dell’azione, in coerenza con la propria stessa funzione va affermato il principio per cui il socio nudo proprietario di quote societarie non possa partecipare all’assemblea sociale.
Di norma il socio di s.r.l. è legittimato alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e può anche domandare al Tribunale l'adozione di provvedimenti cautelari di revoca degli amministratori medesimi (art. 2476, co. 3, c.c.). Pur tuttavia, atteso che l'intervento in assemblea è funzionale essenzialmente all'espressione del diritto di voto (in assenza del quale non ha alcun senso la partecipazione del nudo proprietario neppure a fini diversi, informativi o altro), il nudo proprietario che, salvo patto contrario, non possa esercitare il diritto di voto, non ha diritto di intervenire in assemblea.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai sensi dell'art. 2370 cod.civ., possono partecipare all'assemblea soltanto i soci che hanno diritto di voto. Ciò esprime un principio generale di funzionalizzazione dell'intervento del socio in assemblea alla formazione della volontà sociale e non già alla mera partecipazione al dibattito con scopi meramente informativi (posizione che potrebbe attagliarsi a quella del nudo proprietario della quota). Alla luce di queste considerazioni la Corte fiorentina ha interpretato il disposto dell'art. 2352 cod.civ. ultimo comma che evoca la spettanza disgiunta dei diritti amministrativi diversi dal voto. Tra tali diritti non si reputa essere ricompreso quello di intervento in assemblea, proprio in base alla predetta funzionalizzazione di tale intervento rispetto all'espressione del voto, il quale spetta soltanto all'usufruttuario.

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