La sussistenza di terreno pertinenziale esclude l’agevolazione fiscale "prima casa". (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 3148 del 17 febbraio 2015)

Il terreno recintato, per quanto separato da un muretto di recinzione rispetto al fabbricato, rende l'immobile un'abitazione di lusso perché è una pertinenza del fabbricato. Non possono, perciò, scattare le agevolazioni prima casa sull'acquisto del cespite.

Commento

(di Daniele Minussi)
Sempre più "giro di vite" sulla concessione del beneficio delle agevolazioni "prima casa" che, come è noto, consentono un sostanziale risparmio fiscale nell'occasione dell'acquisto della propria residenza. L'imposta di registro infatti "scende" dal 9% al 2%, mentre l'IVA (nell'ipotesi in cui l'atto sia assoggettato a tale imposta) dal 10% al 4% (da calcolarsi tuttavia sull'imponibile costituito non già dal valore catastale, bensì sull'intero prezzo praticato). Nel caso di specie è stata negata la spettanza della agevolazioni in parola sulla scorta del computo della superficie dell'abitazione (superiore a 240 metri quadrati) nonchè dell'esistenza di un terreno di stretta pertinenza, ancorchè separato da un muretto di recinzione rispetto al fabbricato.

Aggiungi un commento