La sopraelevazione del muro divisorio tra due immobili può dar luogo a violazione di una servitù di veduta? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6927 del 7 aprile 2015)

Il muro divisorio tra due immobili non può dar luogo all'esercizio di una servitù di veduta, sia perché ha solo la funzione di demarcazione del confine e di tutela del fondo, sia perché, anche quando consente di inspicere e prospicere sul fondo altrui, è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all'altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Premesso che il diritto di edificare e di eventualmente successivamente sopralzare il muro divisorio comune è disciplinato dall'art.885 cod.civ., nel caso di specie l'invocato diritto di servitù di veduta non veniva individuato nella propria genesi se non in un del tutto indeterminato reciproco riconoscimento intercorso tra i due proprietari dei fondi confinanti.

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