La sopraelevazione del muro divisorio tra due immobili può dar luogo a violazione di una servitù di veduta? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6927 del 7 aprile 2015)
Il muro divisorio tra due immobili non può dar luogo all'esercizio di una servitù di veduta, sia perché ha solo la funzione di demarcazione del confine e di tutela del fondo, sia perché, anche quando consente di inspicere e prospicere sul fondo altrui, è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all'altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti.