La società di capitali è direttamente responsabile verso i soci per gli illeciti compiuti dagli amministratori. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 25946 del 5 dicembre 2011)

La società, per il principio dell’immedesimazione organica, risponde civilmente degli illeciti commessi dall’organo amministrativo nell’esercizio delle sue funzioni, ancorché l’atto dannoso sia stato compiuto dall’organo medesimo con dolo o con abuso di potere, ovvero esso non rientri nella competenza degli amministratori, ma dell’assemblea, richiedendosi unicamente che l’atto stesso sia, o si manifesti, come esplicazione dell’attività della società , in quanto tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questa, e tali responsabilità si aggiunge, ove ne ricorrano i presupposti, a quella degli amministratori, prevista dall’art. 2395 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto condivisibile la decisione del Supremo Collegio. Ciò che conta, per poter ritenere sussistente il nesso dell'immedesimazione organica in virtù del quale l'atto (ancorchè illecito) venga imputato dall'organo all'ente, è che la condotta costituisca estrinsecazione di un comportamento funzionalmente riconducibile alle finalità dell'ente stesso.

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