La servitù di uso pubblico può estinguersi per non uso? (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 3788 dell'8 febbraio 2019)

L'estinzione della servitù di uso pubblico non può discendere semplicemente dalla mancata fruizione della stessa, quanto piuttosto dall'espressione di una volontà in tale direzione da parte dell'ente territoriale, quale soggetto esponenziale della collettività dei cittadini, oppure in forza dell'adozione di un provvedimento che riconosca essere cessati l'uso e l'interesse pubblico a servirsi di un bene specifico. Ancora l'estinzione può essere la conseguenza di un comportamento concludente, consistente nell'omesso esercizio del diritto-dovere di tutela rispetto ad atti usurpativi o impeditivi dell'esercizio della servitù posti in essere dal privato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie la S.C. ha confermato la pronunzia della Corte di merito di rigetto della domanda di una società titolare di un complesso industriale. Quest'ultima deduceva il mancato uso protrattosi per oltre dieci anni di un'area a parcheggio pubblico di sua proprietà, instando per l'accertamento della estinzione di una servitù di vincoli a servizio pubblico di parcheggio e verde pubblico, contrattualmente costituiti a favore di un comune, sia di una servitù "non aedificandi".

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