La semplice presentazione della domanda di trasferimento della residenza entro i termini di legge consente di poter fruire dei benefici fiscali "prima casa". (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 110 del 8 gennaio 2015)

Ai fini dell'accesso all'agevolazione connesse con l’acquisto della prima casa, il requisito del trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile entro diciotto mesi impone di attribuire prevalenza al dato anagrafico rispetto alle risultanze fattuali. Tuttavia, occorre tener conto dell'unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica, che, nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del Comune di precedente iscrizione ed annotazione in quella del Comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato al Comune di nuova residenza. Ne consegue che il beneficio fiscale della prima casa spetta a coloro i quali, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile (o comunque entro diciotto mesi), non abbiano ottenuto entro il predetto termine il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ciò conta, ai fini della possibilità di fruire dei benefici fiscali "prima casa" è la data di presentazione della domanda di trasferimento della residenza entro i termini previsti dalla legge agevolativa. Ciò quand'anche l'accoglimento della richiesta intervenga oltre i termini della predetta disposizione normativa. Come è noto infatti il procedimento amministrativo di trasferimento della residenza consta di una fase di verifica da parte dei competenti uffici comunali e di una susseguente cancellazione dall'anagrafe del Comune della precedente residenza cui è correlata l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune della nuova residenza.

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