La rilevabilità ex officio della nullità del contratto deve intendersi estesa a tutte le ipotesi di azione di impugnativa negoziale. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 26242 del 12 dicembre 2014)

Il giudice, innanzi al quale sia stata proposta una qualsiasi impugnativa negoziale (di adempimento, risoluzione per qualunque motivo, annullamento, rescissione, nonché in caso di impugnativa per la declaratoria della nullità per altro motivo o solo parziale), sempreché non rigetti la pretesa in base ad una individuata “ragione più liquida”, ha l’obbligo di rilevare - e, correlativamente, di indicare alle parti - l’esistenza di una causa di nullità negoziale, pure se di natura speciale o “di protezione”, ed ha, di conseguenza, ove le parti non ne abbiano chiesto l’accertamento in via principale od incidentale in esito all’indicazione del giudice, la facoltà (salvo per le nullità speciali che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) di dichiarare, in motivazione, la nullità del negozio e, quindi, di rigettare, per tale ragione, la domanda originaria, ovvero, in presenza di tale istanza, di dichiarare la nullità del negozio direttamente in dispositivo, con effetto, in entrambi i casi, di giudicato in assenza di impugnazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia viene a comporre, con un impianto logico "monumentale" un contrasto giurisprudenziale (sul quale peraltro già era intervenuta due anni prima in senso analogo: cfr Cass. civile, sez. Unite 2012/14828) relativamente al punto se la nullità del contratto possa essere rilevata d'ufficio non solo quando sia stata proposta domanda di adempimento o di risoluzione, ma pure anche nelle ipotesi in cui sia stata proposta azione di annullamento, risolvendolo in quest'ultimo senso. Non meno rilevante anche l'individuazione delle condizioni per la formazione e l'estensione del c.d. "giudicato implicito" esterno della pronunzia con la quale sia stata rigettata la domanda di risoluzione del contratto, rispetto alla susseguente azione di nullità relativa al medesimo contratto.

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