La regola della postergazione del rimborso del finanziamento eseguito dai soci in favore della società non si applica in assenza di una specifica situazione di crisi della società. (Tribunale di Milano, 14 marzo 2014)

I presupposti di postergazione ex art. 2467 c.c. sono individuati dalla norma nell’ “eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio” e in una “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”, in situazioni, cioè, di “rischio” di insolvenza che possono manifestarsi sia in fase di start-up, se la società è sottocapitalizzata, sia in seguito, quando, a fronte di perdite, i soci, anziché conferire capitale come sarebbe “ragionevole”, effettuino finanziamenti, aumentando l’indebitamento e concorrendo, quindi, con i creditori terzi. Pertanto, la condizione di inesigibilità del credito ex art. 2467 c.c. può essere eccepita dagli amministratori nei confronti del socio finanziatore solo laddove il finanziamento sia stato disposto e il rimborso richiesto in presenza di una situazione di specifica crisi della società (nella specie, la concessione di un mutuo di rilevante importo da parte di un istituto di credito alla società costituisce prova della insussistenza di una situazione di crisi).

Commento

(di Daniele Minussi)
Quando scatta la regola della postergazione del rimborso del finanziamento effettuato dai soci rispetto a quello degli altri prestiti di cui la società abbia fruito? Il presupposto della postergazione di cui all'art.2467 cod.civ. è costituito dalla ricorrenza di una fase in cui la società abbia l'esigenza delle risorse messe a disposizione dei soci finanziatori a causa del fatto di essere in una crisi attuale o anche soltanto incipiente. La disposizione ha infatti la finalità di evitare che il socio, facendo ricorso allo strumento del finanziamento alla società partecipata, abbia a garantirsi il concorso con i terzi creditori per il relativo rimborso, trasferendo in capo a costoro il rischio di insolvenza conseguente alla continuazione dell'attività sociale quando questa si palesi infruttuosa.

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