La redazione di atti di conferma ex III co. art. 40 l. 47/85 non indispensabili costituisce per il notaio illecito disciplinare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18740 del 9 luglio 2025)
In materia disciplinare notarile, in mancanza di una specifica previsione del codice deontologico, la redazione di atti di conferma, che non siano richiesti dagli artt. 40 legge n. 47 del 1985 e 46 T.U. Edilizia ai fini della validità dell’atto, costituisce illecito disciplinare ai sensi della lett. a) dell’art. 147 legge n. 89 del 1913 (che a differenza della lett. b stessa norma non contempla tra i suoi requisiti costitutivi il carattere non occasionale della condotta), poiché ingenera nell’utente medio un’ingiusta opinione negativa sulla pregressa attività del diverso (o dello stesso) notaio che quell’atto aveva rogato.