La redazione di atti di conferma ex III co. art. 40 l. 47/85 non indispensabili costituisce per il notaio illecito disciplinare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18740 del 9 luglio 2025)

In materia disciplinare notarile, in mancanza di una specifica previsione del codice deontologico, la redazione di atti di conferma, che non siano richiesti dagli artt. 40 legge n. 47 del 1985 e 46 T.U. Edilizia ai fini della validità dell’atto, costituisce illecito disciplinare ai sensi della lett. a) dell’art. 147 legge n. 89 del 1913 (che a differenza della lett. b stessa norma non contempla tra i suoi requisiti costitutivi il carattere non occasionale della condotta), poiché ingenera nell’utente medio un’ingiusta opinione negativa sulla pregressa attività del diverso (o dello stesso) notaio che quell’atto aveva rogato.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia stigmatizza l'atteggiamento di quel notaio che, spesso per finalità ritenute tuzioristiche, ma in effetti dovute all'intento di evitare l'assunzione della doverosa responsabilità professionale, pretende la stipulazione di atti di conferma quale indispensabile requisito per procedere all'alienazione di una unità immobiliare.
In effetti la conferma non è una sorta di panacea per casi dubbi, ma un rimedio preciso rispetto ad una causa di nullità che affligge un atto traslativo di proprietà immobiliare a cagione dell'assenza di menzioni urbanistiche.

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