La preventiva escussione non risulta necessaria quando si dimostra che il patrimonio sociale è insufficiente alla soddisfazione del credito. (Tribunale di Modena, 10 settembre 2014)

La preventiva escussione del patrimonio sociale, richiesta dall’art. 2304 c.c. perché il creditore di una società in nome collettivo possa pretendere il pagamento dei singoli soci illimitatamente responsabili, non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l’azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata in modo certo l’insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione, almeno parziale, del credito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Può il creditore di una società in nome collettivo agire direttamente colpendo i beni del patrimonio del singolo socio prima di aver sperimentato l'azione esecutiva nei confronti della società? Secondo la Corte di merito la risposta sarebbe affermativa: basterebbe dar conto di una qualsiasi risultanza dalla quale si possa inferire con sicurezza l'insufficienza del compendio sociale (tale la situazione di inattività della società, l'impossidenza di immobili). Può essere: vero è che, per tale via, il requisito di preventiva escussione diviene evanescente e di difficile descrizione.

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