La modalità di utilizzo del bene ne determina la qualità del possesso al fine dell'usucapione. Ogni relativa variazione fa scattare la decorrenza di un nuovo termine. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13818 del 22 maggio 2019)

La servitù viene acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della stessa, protrattasi continuativamente per il tempo stabilito dalla legge. Poiché il contenuto del diritto è determinato dalle specifiche modalità con cui di fatto se ne è concretizzato il possesso, ne segue che ogni apprezzabile variazione delle modalità possessorie interrompe il corso dell'usucapione e dà luogo a una nuova decorrenza del relativo termine.

Commento

(di Daniele Minussi)
Mutano le modalità pratiche di fruizione del fondo servente da parte del titolare del fondo dominante? Scatta un nuovo termine ad usucapione, obliterandosi quello precedente che non aveva ancora condotto all'acquisto del diritto reale minore per intervenuta usucapione. Questa è, in sintesi, la portata pratica della pronunzia in commento. Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la pronunzia della Corte di merito che, ai fini della decorrenza del tempo per la usucapione ventennale, aveva (arbitrariamente) considerato unitariamente il periodo temporale in cui era stato esercitato il possesso corrispondente ad una servitù veicolare ed uno, susseguente, in cui l'area era stata fruita anche come parcheggio veicolare. Non erano state distinte, in altre parole, le diverse modalità di esercizio del possesso, che si erano succedute in conseguenza del mutamento di destinazione del fondo dominante da agricola a turistico alberghiera e di ristorazione.

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