La mera comparsa conclusionale interrompe la prescrizione. (Cass. Civ., Sez. I, n. 24306 del 18 novembre 2011)

L’art. 2943 c.c. riconosce effetti interruttivi della prescrizione agli atti processuali ivi indicati che, quindi, sono portati a conoscenza del solo procuratore della parte, senza richiederne l’ulteriore notificazione personalmente al debitore medesimo. La norma si riferisce ad atti processuali tipici quali l’atto introduttivo del giudizio ovvero la domanda proposta nel corso di un giudizio che, di solito, è contenuta nella comparsa di risposta o nella fase istruttoria quando c’è contraddittorio, ma tra questi non è possibile annoverare la comparsa conclusionale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Condivisibile l'orientamento espresso dalla S.C. che ha reputato irrilevante, ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale, il deposito di un atto processuale, la comparsa conclusionale, che possiede una valenza interna rispetto al procedimento civile e che neppure è soggetta a notificazione o comunicazione.

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