La forza maggiore (nella fattispecie la scoperta archeologica determinante la sospensione dei lavori di ristrutturazione) nell’adempimento dell’obbligazione di trasferire la residenza non comporta la decadenza dell’agevolazione prima casa. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 14399 del 7 maggio 2013)

Il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa non comporta la decadenza dall'agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Notevole la portata della pronunzia della S.C.: il tema è quello della perdita delle agevolazioni di prima casa richieste dall'acquirente al tempo del perfezionamento dell'atto di compravendita dell'unità immobiliare. Se colui che acquista l'immobile non risiede già (o non presta la propria attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato il bene, il conseguimento delle agevolazioni è subordinato all'espressione dell'impegno a stabilire la detta residenza (o a prestare la propria attività) nel citato comune entro 18 mesi dall'acquisto. La perdita delle agevolazioni è sempre stata collegata all'oggettiva constatazione del mancato trasferimento nel termine di legge della residenza. Con la sentenza in esame si statuisce invece che una sopravvenuta causa di forza maggiore che abbia ostacolato il trasferimento della residenza (nella specie una scoperta archeologica che determinò la sospensione dei lavori dell'immobile in corso di ristrutturazione) e che non sia imputabile perciò all'acquirente possa escludere la decadenza dalle agevolazioni.

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