La divisione fatta dal testatore ex art. 734 cod.civ.: nullità per preterizione del legittimario anche quando il relictum sia capiente rispetto alla porzione . (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7178 del 22 marzo 2018)

Deve essere accolta la domanda di nullità, proposta dal legittimario pretermesso nel testamento (o, in sostituzione del medesimo, da un suo erede, come verificatosi nel caso di specie), della divisione del patrimonio ereditario disposta direttamente dal testatore qualora lo stesso legittimario (o un suo erede agente iure successionis), da considerarsi preterito per non essere stato compreso nella divisione, abbia positivamente esperito in via preventiva l'azione di riduzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La causa di nullità di cui all'art.735 I comma è autonoma rispetto ad ogni considerazione circa la consistenza dei beni relitti e non considerati nella massa dividenda. Infatti essa trae origine dal modo di disporre della norma, la quale si fonda sul fatto oggettivo della mancata considerazione del legittimario in un atto divisionale che non può intrinsecamente non considerare ciascuno dei riservatari.

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