La delibera condominiale contenente un riparto erroneo e non contrario alla legge è annullabile e non nulla. (Cass. Civ., Sez. II, n. 28681 del 23 dicembre 2011)

Sono semplicemente annullabili le delibere condominiali affette da errore nella ripartizione delle spese, mentre sono nulle solo le delibere con le quali l’assemblea operi una ripartizione delle spese deliberatamente non conforme alla legge.
Laddove nella delibera condominiale relativa al riparto delle spese non sia contenuta alcuna deroga espressa alle tabelle millesimali né risulta esplicitata la volontà dei condomini di derogarvi definitivamente per gli anni a venire, detta deliberazione risulta semplicemente annullabile e non radicalmente nulla. Pertanto avrebbe dovuto essere impugnata nei termini di cui all’art. 1137c.c., non potendo, invece, l’invalidità essere fatta valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia pone una distinzione in materia di deliberazioni assembleari condominiali che dispongono in tema di riparto di spese. Essa si impernia sulla distinzione tra consapevole alterazione dei criteri legali, che come tale avrebbe una valenza perdurante e mero errore in cui sia caduta l'assemblea nel disporre il riparto. Nulla nel primo caso la deliberazione, semplicemente annullabile nel secondo. E' tuttavia evidente che, in quest'ultima ipotesi, l'impugnazione debba essere effettuata nei termini di legge.

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