La delibera condominiale che stabilisce gli interessi moratori è nulla se non assunta all’unanimità. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 10196 del 30 aprile 2013)

La delibera degli oneri consortili maggiorata dagli interessi moratori deve considerarsi nulla se l’assemblea condominiale ha deciso con la maggioranza e non all’unanimità.

Commento

(di Daniele Minussi)
La nullità della deliberazione assembleare condominiale viene fatta discendere dalla assoluta esorbitanza della stessa in riferimento al tema degli interessi di mora come possibile imposizione in capo ai singoli condomini. Una volta qualificato il vizio che inficia la deliberazione in chiave di nullità non può che discenderne la possibilità, per il singolo condomino, di impugnarla anche senza rispettare il termine di trenta giorni di cui all'art.1137 cod.civ..

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