La confisca non determina l’estinzione del pegno costituito sulla cosa di proprietà dell'autore dell'illecito, qualora il creditore sia rimasto estraneo all’illecito. (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 34039 del 30 luglio 2014)
L'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole.