La confisca non determina l’estinzione del pegno costituito sulla cosa di proprietà dell'autore dell'illecito, qualora il creditore sia rimasto estraneo all’illecito. (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 34039 del 30 luglio 2014)

L'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella specie il terzo doveva essere identificato nell'istituto di credito rimasto vittima dei delitti di truffa o di appropriazione indebita all'atto di erogazione delle somme mutuate che avevano sostanziato il prezzo di vendita di un immobile sul quale era stata iscritta l'ipoteca a garanzia del finanziamento, immobile successivamente oggetto di confisca. Quale sorte per l'ipoteca iscritta? Il perno della decisione è costituito dalla situazione di buona fede e di affidamento incolpevole del terzo (la Banca) titolare del diritto reale di garanzia sul bene (l'ipoteca). La verifica di questa estraneità o meno rispetto alla condotta penalmente illecita è indispensabile ai fini dell'eventuale estinzione del diritto parziario.

Aggiungi un commento