La conferma delle disposizioni testamentarie nulle non si sovrappone all'acquiescenza rispetto a quelle lesive della legittima. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 168 del 5 gennaio 2018)

La conferma della disposizione testamentaria o la volontaria esecuzione di essa non opera rispetto alle disposizioni lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590 c.c., si riferiscono alle disposizioni testamentarie nulle, mentre tali non sono quelle lesive della legittima, essendo soltanto soggette a riduzione (cioè, suscettibili di essere dichiarate inefficaci nei limiti in cui sia necessario per integrare la quota di riserva). Pertanto, l'esecuzione volontaria di per sé non preclude al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli abbia manifestato anche tacitamente la volontà di rinunziare all'integrazione della legittima, potendosi però desumersi l'esistenza di una rinunzia tacita attraverso un complesso di elementi concordanti da cui emerga che la parte interessata abbia avuto la consapevolezza dell'esorbitanza della disposizione testamentaria dai limiti della porzione disponibile e tuttavia abbia eseguito integralmente la disposizione medesima.
Il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile, occorrendo a tal fine un comportamento concludente del soggetto interessato che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione.
Non si può sostenere che il legittimario, ove intenda agire a tutela del proprio diritto alla legittima, debba previamente rinunciare ai legati di cui sia stato beneficiato, in quanto tale regola opera per espressa previsione legislativa solo nel caso di legato disposto ex art. 551 c.c., (fattispecie che non ricorre nella vicenda in esame, in quanto i legati disposti in favore dell'attore non avevano carattere tacitativo, accompagnandosi anche alla istituzione di erede per quanto concerneva le attribuzioni dei terreni), ben potendo il legittimario, trattenere i legati già ricevuti, e pretendere solo il conseguimento della differenza tra quanto già ricevuto per testamento (ovvero per effetto di atti di liberalità compiuti in vita dal de cuius) e quanto invece riservatogli dalle norme in tema di successione necessaria.
(Nel caso di specie il diritto all'integrale soddisfacimento della riserva in favore legittimario non integralmente pretermesso deve essere attuato mediante il riconoscimento, secondo le modalità previste dalla legge in tema di azione di riduzione, di una quantità di beni ovvero del loro controvalore economico in misura tale da perequare quanto già ricevuto con l'ammontare della quota di riserva. L'avere goduto di quei beni già assegnati per testamento, e che per legge sono destinati a comporre la sua quota di riserva, comunque necessitante delle dovute integrazioni, non può in alcun modo essere ritenuta una condotta idonea a concretare una rinuncia tacita alla tutela delle ragioni successorie, ove il comportamento de quo non si accompagni ad altre manifestazioni di volontà espressa ovvero per facta concludentia, che consentano di ravvisare effettivamente una volontà abdicativa del legittimario).

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema è delicato e attiene alle modalità di espressione dell'intento di prestare acquiescenza alle disposizioni testamentarie che fossero lesive della porzione legittima, ciò che preclude la possibilità di agire con l'azione di riduzione. Tale condizione differisce in maniera netta dal negozio di conferma della disposizione testamentaria nulla.
Più in particolare, il diritto potestativo del legittimario di agire in riduzione è rinunciabile anche tacitamente. A questo fine occorre però che egli ponga in essere un contegno concludente inequivocamente incompatibile con la contraria volontà di far valere il diritto dello stesso ad ottenere la reintegrazione della propria quota lesa.

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