La compravendita in relazione alla quale sia stato successivamente previsto, in virtù di accordo modificativo di quello afferente le modalità di pagamento mediante assegni, il pagamento per contanti non è nulla per violazione di norme imperative. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 525 del 15 gennaio 2020)

In tema di cd. nullità virtuale, la violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità unicamente ove non sia altrimenti stabilito dalla legge. Pertanto, questo esito va escluso sia quando risulti indicata una differente forma di invalidità (ad esempio, l'annullabilità) sia ove la legge assicuri l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi.
In tema di forma degli accordi modificativi delle originarie clausole contrattuali di un contratto per il quale sia prevista dalla legge la forma scritta "ad substantiam", gli accordi concernenti l'esecuzione del contratto (nella specie, le modalità di pagamento, in contanti ovvero con assegno, del prezzo già pattuito) si possono stipulare anche verbalmente, atteso che detta forma riguarda solo i requisiti essenziali del contratto, tra i quali non rientrano gli elementi che ne regolano l'esecuzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso sottoposto all'attenzione della S.C. era stata domandata la dichiarazione di nullità del contratto di vendita di un immobile a causa della violazione della legge 2007/231 in tema di antiriciclaggio, dal momento che era stato previsto il pagamento del prezzo in contanti. Ciò in relazione ad un accordo che le parti sostenevano essere intervenuto successivamente all'atto notarile (che conteneva il regolamento del prezzo mediante assegni bancari) in virtù del quale i titoli sarebbero stati surrogati da denaro contante, stante la mancanza di un conto corrente di appoggio da parte dell'alienante. La Cassazione ha ritenuto tuttavia non applicabile l'art. 1418 cod.civ., dal momento che la fattispecie rinveniva una specifica sanzione a livello amministrativo consistente nell'irrogazione di una sanzione pecuniaria. Cosa riferire tuttavia della eventuale contrarietà alle prescrizioni di cui alla L. 2006/248 in tema di tracciamento degli strumenti finanziari afferenti ai pagamenti (c.d. legge "Bersani")? Essa ha quale termine di riferimento le pattuizioni veicolate da atti notarili che devono contenere apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riflettente il riferimento a strumenti di pagamento tracciabili, ciò che nella compravendita era regolarmente avvenuto.

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