La clausola di proroga della giurisdizione inserita nelle condizioni generali di contratto concluso a distanza via web è valida. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 21622 del 19 settembre 2017)

Deve essere considerata legittima e pertanto valida la clausola di proroga della giurisdizione inserita nelle condizioni generali di un contratto stipulato a distanza tra due aziende, a mezzo di comunicazioni avvenute tramite e-mail. Infatti, laddove la clausola di proroga della giurisdizione, ex art. 23 del Regolamento CE, 22 dicembre 2000, n. 44/2001/CE, sia contenuta in condizioni generali di contratto disponibili mediante accesso ad un sito internet, si è in presenza di una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di detta disposizione, allorché consenta di stampare e di salvare il testo delle condizioni prima della conclusione del contratto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va premesso che, ai sensi dell'art. 23 par. I del regolamento CE 22 dicembre 2000 n. 44/2001/CE, "Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti". Ai sensi della medesima norma, "La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto o oralmente con conferma scritta...". Ciò premesso, la pronunzia in esame ha ritenuto che integri gli estremi della forma scritta il mero inserimento tra le condizioni generali di contratto scaricabili via internet della clausola in parola quando il rapporto negoziale sia stato perfezionato via internet. Infatti la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo di competenza.

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