L’ovulo umano, quando non ancora fecondato, è brevettabile. (Corte di Giustizia Europea, Grande Sez., sent. n. C364/13 del 18 dicembre 2014)

L’art. 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che un ovulo umano non fecondato il quale, attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi, non costituisce un «embrione umano», ai sensi della suddetta disposizione, qualora, alla luce delle attuali conoscenze della scienza, esso sia privo, in quanto tale, della capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'ambito normativo di riferimento è costituito dalla direttiva 98/44/CE in base alla quale non sono brevettabili con finalità industriali o commerciali le utilizzazioni di embrioni umani. Ciò premesso, l'Alta Corte di Giustizia britannica ha posto il quesito circa la brevettabilità di un procedimento produttivo nel quale siano coinvolti ovuli umani attivati mediante partenogenesi.
A parere della Corte UE l'ovulo umano non ancora fecondato (dunque non ancora in grado di svilupparsi) non è un embrione umano: ne segue la brevettabilità.

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