L’impossibilità del modo che, ex art. 647 c.c., rende nullo il legato è solo quella originaria. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11906 del 16 maggio 2013)

In tema di legato modale l’adempimento dell’onere non si configura come condizione sospensiva dell’efficacia della disposizione testamentaria del de cuius in favore dell’onerato. L’impossibilità dell’onere, che, ai sensi dell’art. 647 c.c., rende nullo il legato al quale sia apposto un onere, ove l’onere stesso ne abbia costituito l’unico motivo determinante, è soltanto l’impossibilità originaria, ossia già esistente al momento dell’apertura della successione e non quella sopravvenuta.

Commento

(di Daniele Minussi)
E' valido ed efficace il legato al quale sia stata imposta una limitazione modale nell'ipotesi in cui l'adempimento dell'obbligazione ad essa sottostante risulti impraticabile a causa di fattori sopravvenuti e del tutto estranei alla volontà del beneficiario obbligato? Mentre il Giudice di merito aveva dato al quesito una risposta negativa, la S.C. ribalta tale esito ermeneutico, rilevando come al riguardo si sarebbe dovuto fare applicazione della disciplina generale in tema di inadempimento delle obbligazioni, con speciale riferimento all'estinzione dell'obbligazione conseguente al rifiuto del creditore di ricevere la prestazione.

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