L’esenzione dal rispetto delle distanze fra costruzioni di cui all'art. 878 cod.civ. si applica anche ai muri di cinta quando l'altezza sia superiore a tre metri (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3037 del 16 febbraio 2015)

L'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 878 c.c., si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore a tre metri, dall'emersione dal suolo nonché dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni dei requisiti indicati, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Per "costruzione", dunque, si intende qualsiasi manufatto dotato di stabilità, solidità ed immobilizzazione al suolo che abbia caratteristiche comunque tali da non poter rientrare nella qualifica di "muro di conta". Questi ultimi infatti sono connotati dall'avere una altezza massima di tre metri da misurarsi dal piano di campagna, altezza che, nella fattispecie, risultava superata.

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