L’assegno bancario in bianco o postdatato è nullo in quanto costituisce un titolo di credito contrario alle norme imperative (artt.degli artt. 1 e 2 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736). (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 26232 del 22 novembre 2013)

L’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia (nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento), è contrario alle norme imperative e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 c.c.. Ne deriva che non è invocabile la liberazione del fideiussore per fatto del creditore (art. 1955 c.c.) nell'ipotesi in cui il pegno, nel quale il fideiussore sostiene di non essersi potuto surrogare per comportamento doloso o colposo del creditore, sia costituito da assegni bancari postdatati consegnati dal debitore o da un terzo a garanzia del debito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il punto è invero pacifico: cfr. Cass. civile, sez. II del 1995/4368.
La conseguenza della contrarietà alla legge ha causato, nella fattispecie, l'impossibilità per il fidejussore di essere liberato per il fatto del debitore (il creditore nel rapporto di fornitura sottostante), fatto consistente nell'avere costui restituito all'emittente gli assegni in bianco/posdatati. Infatti tale garanzia era contraria alla legge ab origine ed il pegno (su detti titoli) invalido fin dalla nascita.

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