L’art. 2495 c.c. non risulta applicabile alle vicende estintive degli imprenditori individuali. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21714 del 23 settembre 2013)

La disciplina di cui all'art. 2495 c. c. (nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 6/2003) non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, sicché l'inizio e la fine di detta qualità sono subordinati all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale e non alla formalità della cancellazione dal registro delle imprese, che resta, pertanto, priva di effetti sulla legittimazione e capacità processuale del titolare dell'impresa individuale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto condivisibile l'assunto della S.C. in base al quale il disposto dell'art.2495 cod.civ. (che, come è noto, riconnette effetti costitutivi alla pubblicità effettuata presso il registro delle imprese) non può essere applicato alle vicende dell'impresa individuale, essendo riservato alla disciplina dell'impresa esercitata collettivamente.
Ne segue l'irrilevanza, ai fini del mantenimento della legittimazione processuale dell'imprenditore individuale, dell'esecuzione o meno della formalità della cancellazione del registro delle imprese.

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