L’agevolazione prima casa spetta anche nell'ipotesi di acquisizione con atto separato di qualsivoglia specie di pertinenza. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 6259 del 13 marzo 2013)

Ai sensi del comma III della nota 2 bis, modificata dall’art. 3 , comma 131, L n. 549/1995 le agevolazioni di cui al comma I, spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile… sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.
Il tenore letterale della norma consente di ritenere che l’ultimo inciso serva a ricomprendere tra le varie pertinenze, sulla base della nozione civilistica di pertinenze dell’immobile, di cui all’art. 817 c.c., ai fini fiscali, anche le unità immobiliari ivi specificate, senza alcuna esclusione della categoria generale.
Il mero rilievo della proprietà comune in capo ai condomini, ex art. 1117 c.c., del lastrico solare, non supportato da alcun elemento probatorio, non è idoneo a inficiare il presupposto implicito della esclusiva proprietà in capo agli intimati, deducibile dall’atto di acquisto.
Non è necessario, inoltre, al fine dell’agevolazione, che il bene sia censito unitamente all’immobile principale, non richiedendosi tale presupposto dalla normativa di riferimento, spettando le agevolazioni anche per l’acquisto delle pertinenze con atto separato.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia chiarisce la spettanza delle agevolazioni fiscali di prima casa (attualmente imposta di registro nella misura del 3% oltre alla misura fissa per la trascrizione e la voltura; in alternativa, se la vendita fosse soggetta ad IVA, quest'ultima con aliquota del 4%) quand'anche l'acquisto fosse effettuato con atto separato ed indipendentemente dalla categoria catastale del bene destinato a servizio dell'abitazione (compreso anche un lastrico solare)

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