L’”opzione put” non rientra realizza un patto leonino (art. 2265 cod.civ.). (Tribunale di Milano, Sez. Specializzata Imprese, sent. n. 9301 del 6 agosto 2015)

Vìola il precetto inderogabile ex art. 2265 c.c. il patto d' ”opzione put” solo nei casi in cui l'esclusione del socio dalle perdite e dagli utili sia assoluta e costante e non risponda a interessi meritevoli di tutela.

Commento

(di Daniele Minussi)
Mediante l'opzione put un soggetto (acquirente dell'opzione) acquista, pagando un premio, il diritto di vendere un titolo (c.d. "sottostante") ad un prezzo determinato (c.d. prezzo d'esercizio o "strike price"), mentre l'altra parte (venditrice dell'opzione) si impegna ad acquistare il titolo nell'ipotesi in cui l'acquirente (dell'opzione) esercitasse il proprio diritto.
Come potrebbe un congegno negoziale di tale configurazione avere a che fare con il patto leonino? La tesi è quella secondo la quale l'opzione in parola, assicurando al suo titolare la possibilità di rendersi venditrice delle partecipazioni sociali, lo metterebbe in una condizione tale da potersi "chiamare fuori" dalla partecipazione agli utili o alle perdite. Questa conclusione non può tuttavia essere giustificata alla luce della necessaria temporaneità che caratterizza il patto di opzione in parola.

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