L’agevolazione prima casa non può essere revocata se il contribuente sia proprietario nello stesso Comune semplicemente di una quota "esigua" di altro immobile. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 21289 dell’8 ottobre 2014)
L'acquisto di una quota particolarmente esigua di un immobile, non comportando il potere di disporne come abitazione propria, non realizza l'intento abitativo, che è la finalità perseguita dal legislatore, ed è, sostanzialmente, assimilabile alla titolarità di immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative.