L'ipoteca sull'immobile è assai più "pesante" di quanto prospettato dall'agente immobiliare in sede di conclusione del contratto preliminare. Truffa contrattuale: l’eventuale scarsa accortezza del soggetto passivo del reato non vale a scriminare la condotta illecita. (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 12601 del 25 marzo 2015)
Integra il reato di truffa aggravata ex art. 61, n. 7, c.p. la condotta del dipendente dell'agenzia immobiliare che, in concorso con i proprietari dell'immobile in vendita, che induce un soggetto a stipulare il preliminare d'acquisto del bene facendogli credere che sul cespite gravi soltanto un'ipoteca di modesto importo, salvo poi scoprire dopo la sottoscrizione che l'iscrizione pregiudizievole è di rilevante entità, dovendosi ritenere che, seppure la parte offesa ben avrebbe potuto provvedere da sé alla visura ipotecaria, l'eventuale negligenza o scarsa accortezza del soggetto passivo del delitto ex art. 640 c.p. non ha mai efficacia scriminante o attenuante.