L'indicazione, contenuta nella vendita immobiliare, che il "pagamento del prezzo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non fa piena prova. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25213 del 27 novembre 2014)

L'espressione adottata dal notaio rogante l'atto di compravendita che "detto pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non esprime con assoluta certezza l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che il pagamento sia avvenuto in sua presenza, potendo anche significare, più semplicemente, che le parti contraenti, nel contesto della stesura dell'atto, avessero dichiarato che il pagamento era già avvenuto tra loro. Anzi, quest'ultima ipotesi appare avvalorata dalla mancata indicazione, nell'atto rogato, delle modalità del pagamento stesso, vale a dire se effettuato in contanti oppure con assegni circolari o di conto corrente, come invece viene di solito precisato nei rogiti notarili quando il pagamento avviene in presenza del notaio. Pertanto, il notaio rogante, pur dando atto che il pagamento era avvenuto "contestualmente" alla firma del contratto e pur dando atto che "la parte venditrice ne rilascia ampia e finale quietanza di saldo sottoscrivendo il presente atto", avendo adottato nella stesura del contratto un'espressione oggettivamente ambigua, non ha affatto attestato che il pagamento fosse avvenuto in sua presenza né, conseguentemente, ha fornito elementi di riscontro sicuri in ordine all'effettivo pagamento, in quanto avvenuto in sua presenza. Ed è appena il caso di sottolineare che la mancata attestazione, da parte del notaio, dell'avvenuto pagamento in sua presenza non consente il ricorso alla querela di falso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Deve essere preliminarmente osservato che la pronunzia si riferisce alla menzione che usualmente era contenuta negli atti notarili portanti vendita immobiliare nel tempo precedente l'entrata in vigore della c.d. "legge Bersani" (248/2006) in forza della quale a pena di nullità devono essere indicati nell'atto le precise modalità di esecuzione del pagamento, ciò che implica l'individuazione degli strumenti finanziari con i quali si procede ad erogare il denaro. Dunque la pronunzia in esame non possiede più alcuna valenza pratica odierna, stante l'indispensabilità della dichiarazione giurata della parte che procede ad eseguire il pagamento del prezzo della vendita. Chiarito questa determinante differenza, non può che condividersi la conclusione raggiunta dalla S.C., la quale ha rilevato come la usuale dichiarazione contenuta nella vendita, in base alla quale il venditore dava atto dell'intervenuto pagamento del prezzo non possedesse efficacia fidefacente.

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