L'indegno a succedere può opporre questa sua condizione di esclusione dalla successione al creditore ereditario che abbia ad escuterlo, ancorchè costui non abbia preso parte nel giudizio volto a far dichiarare l'indegnità. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5411 del 25 febbraio 2019)

L'indegnità a succedere prevista dall'art. 463 c.c., pur essendo operativa "ipso iure", non è rilevabile d'ufficio, dovendo essere dichiarata su domanda dell'interessato, dal momento che essa non è uno "status" del soggetto, né un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, consistendo piuttosto nella qualifica di un comportamento che si sostanzia in una sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico, ciò che conduce ad una causa di esclusione dalla successione. Essendo pertanto effetto di una pronuncia di natura costitutiva, essa può aversi per verificata soltanto al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza. Se tale giudicato si forma quando sia pendente in grado di appello un diverso giudizio avente ad oggetto la pretesa di un creditore del "de cuius", la negazione della qualità di erede operata dal convenuto, in ragione della suddetta indegnità, è una mera deduzione difensiva su un fatto costitutivo della domanda attrice, l'inammissibilità della quale va valutata ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c..
La sentenza passata in giudicato, quando contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, può avere efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché titolare di un diritto non autonomo, ma dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a questa. Tale efficacia può essere rimossa attraverso l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, comma 2, c.p.c.

Commento

(di Daniele Minussi)
Può colui che sia stato evocato in giudizio nella propria qualità di (presunto) erede del debitore eccepire la propria indegnità a succedere nei confronti di costui allo scopo di evitare di subentrare nella passività ereditaria ed essere obbligato a risponderne?Secondo la S.C. la riposta è positiva, ancorchè il creditore sia rimasto estraneo rispetto al giudizio relativo all'accertamento della causa di esclusione dalla successione. Il giudicato formatosi in tale processo, ove era stata dichiarata l'indegnità a succedere dell'erede del debitore, può infatti ben sortire un'efficacia riflessa anche nei confronti del creditore del de cuius, il quale, rimasto estraneo al primo giudizio, aveva convenuto, in seguito, l'erede per ottenere il pagamento di quanto dovuto dal defunto. Va da sè come, per il creditore, rimanga esperibile il rimedio dell'opposizione di terzo avverso la pronunzia che si pone quale presupposto della reiezione della domanda attore proposta.

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