L'art. 55 l. 392/1978 non è applicabile alla morosità del conduttore di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 1428 del 20 gennaio 2017)

Nel regime ordinario delle locazioni urbane fissato dalla l. n. 392/1978, la concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, ex art. 55, non è contemplata relativamente ai contratti aventi ad oggetto immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, giacché il legislatore, nel disciplinare la sanatoria in questione, non si è limitato a prevedere - in genere - che il conduttore, convenuto per la risoluzione del contratto, possa evitare tale effetto pagando, nell'ultimo termine consentitogli, tutto quanto da lui dovuto per canoni, oneri ed accessori, ma ne ha limitato la portata alle sole ipotesi di inadempimento da morosità contemplate dall'art. 5 della stessa legge, sicché è lo stesso art. 55 - disposizione di natura processuale e, dunque, di per sé, inidonea a dilatare l'ambito di applicazione di una norma di natura sostanziale - a limitare la propria operatività alle sole locazioni abitative.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il termine di grazia e la sanatoria di cui all'art. 55 della legge 392/1978 vale soltanto per sanare le morosità relative alle unità immobiliari destinate ad uso abitativo e non per quelle destinate ad uso diverso (industriale, commerciale, etc.). La pronunzia in commento ribadisce l'orientamento di cui alla non recente Cass. SSUU 28 aprile 1999 n.272.

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