L'amministrazione del condominio è priva di legittimazione passiva in relazione alla domanda volta all'accertamento di un diritto reale svolta dal singolo condomino. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 12707 del 9 maggio 2024)

La domanda diretta ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di un diritto reale d’uso su un fondo di proprietà condominiale va proposta nei confronti di ciascuno dei condòmini, che soli possono disporre del diritto in questione (accrescendolo o riducendolo, con proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati), e non nei confronti dell’amministratore del condominio, il quale, carente del relativo potere di disporne, è perciò sfornito di legitimatio ad causam, oltre che di legitimatio ad processum per difetto del potere di rappresentanza dei singoli partecipanti, esulando la controversia dalle attribuzioni conferitegli dagli artt. 1130 e 1131 cod.civ.

Commento

(di Daniele Minussi)
Prescindendo da ogni considerazione circa la natura del diritto asseritamente affermato dal singolo condomino a valere sull'area condominiale (circa la tormentata ricostruzione teorica dei c.d. "diritti reali di uso", si veda Cass. SSUU 28972 del 17 dicembre 2020), quello che conta è la negazione della legittimazione passiva dell'amministratore del condominio, scaturente dalla più ampia considerazione del difetto di soggettività del condominio stesso, in relazione alle liti afferenti gli enti comuni e in generale le proprietà condominiali. Saranno i tutti i singoli condomini, nella loro qualità di compropriari pro quota di detti cespiti, a dover essere evocati in giudizio da chi reputa di vantare un diritto soggettivo sugli stessi.

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