Irrilevanza (nel tempo antecedente il 1 gennaio 2014) dei dati catastali dell'immobile ai fini della classificazione del carattere "di lusso" del medesimo. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 16143 del 28 giugno 2017)

Ai fini delle agevolazioni sulla prima casa i dati catastali sono irrilevanti per classificare l’abitazione di lusso: gli unici parametri validi sono quelli contenuti nel decreto ministeriale quali la superficie effettiva di mq 240, al netto di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchine.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va subito osservato come la pronunzia in esame si riferisca ad una fattispecie concreta per la cui valutazione va assunto in considerazione il testo della disciplina fiscale in vigore al tempo della valutazione dell'Ufficio. L’art. 33 del d.lgs. 175/2014 ha infatti modificato i criteri per identificare le abitazioni per le quali è possibile usufruire del trattamento fiscale agevolato. In conseguenza delle modifiche introdotte, a far tempo dal 1 gennaio 2014, sono escluse dalle agevolazioni gli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili come: 1) cat. A/1 – abitazioni di tipo signorile; 2) cat. A/8 – abitazioni in ville; 3) cat. A/9 – castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici. Ciò che conta, dunque è la categoria catastale dell’immobile, non assumendo più alcun rilievo le caratteristiche previste dal d.m. 2 agosto 1969. Ciò premesso, con riferimento ai requisiti di un'abitazione "non di lusso" merita(va) speciale attenzione la messa a fuoco delle prescrizioni di cui all'art.6 del d.m. 2 agosto 1969. Uno dei criteri fondamentali di tale disposizione è costituito dalla superficie utile dell'abitazione, la quale non deve eccedere i 240 metri quadrati ovvero, se considerata alloggio padronale, i 200 metri quadrati. Possono essere esclusi da tale computo soltanto i balconi, i terrazzi, le cantine (Cass. Civ., Sez. VI-T, 17555/2016).

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