Irretroattività degli effetti della successione nel rapporto locatizio tra venditore e acquirente del bene locato. L'acquirente corrisponde al conduttore l'indennità di avviamento a condizione che la cessione sia antecedente allo scioglimento del rapporto locatizio. (Cass. Civ., Sez. III, n. 9408 del 27 aprile 2011)

Il diritto all’indennità per l’avviamento commerciale sorge per effetto e al momento della cessazione del contratto di locazione, per cui in caso di alienazione dell’immobile locato - avvenuta successivamente alla comunicazione della disdetta da parte del locatore alienante, ma prima della prevista data di cessazione del rapporto - obbligato a detto titolo ai sensi dell’art. 1602 c.c. nei confronti del conduttore è l’acquirente dell’immobile locato.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia sancisce l'ambulatorietà dell'indennità per finita locazione dell'immobile adibito all'uso commerciale (la cui ratio risiede nel rivalere il conduttore del pregiudizio insito nella perdita dell'avviamento conseguente al mutamento del luogo di esercizio dell'impresa), indennità che finisce per far carico all'avente causa del locatore ogniqualvolta la cessazione del rapporto locatizio sia cronologicamente successiva all'alienazione del bene locato.

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