Invenzioni industriali: riconoscimento di un equo premio all’inventore di un brevetto. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. n. 8368 del 9 aprile 2014)

La cosiddetta formula tedesca può costituire congruo strumento valutativo ai fini della determinazione dell'equo premio ex art. 23, R.D. n. 1127/1939, sebbene deve all'uopo ritenersi determinante il valore economico del prodotto creativo, da desumersi anche dagli utili semplicemente prevedibili, in relazione al tipo di attività esercitata dall'impresa. In tal senso rilevano, altresì, fattori quali la retribuzione percepita dal dipendente in relazione al tempo impiegato per conseguire il risultato inventivo, il tipo di attività svolta dall'inventore ed il contributo aziendale al conseguimento dell'invenzione, elementi questi sostanzialmente rimessi al prudente apprezzamento del Giudice di merito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie l'inventore rivestiva la qualità di azionista di riferimento della società che si era giovata del brevetto, nonchè amministratore di fatto, unitamente al fratello ed al nipote. Tali circostanze non sono risultate tuttavia ostative al riconoscimento del premio (quantificato in base alla disciplina di cui all'art.23 rd.d. 1127/1939 applicabile ratione temporis alla fattispecie, ora disciplinata dall'art.64 d.lgs. 30/2005) in base ai criteri costituiti dal valore economico del prodotto innovativo, il tempo impiegato per conseguire l'invenzione, il contributo aziendale al raggiungimento del risultato inventivo.

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