Intestazione fiduciaria donazione indiretta: quale differenza? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3134 del 29 febbraio 2012)

Affinché ricorra l’intestazione fiduciaria di un bene - frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante - occorre che il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall’obbligo, inter partes, del ritrasferimento al fiduciante o al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae, in mancanza del quale non si può ritenere sussistente l'intestazione fiduciaria del bene, bensì una donazione indiretta.
La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, ivi compresi più negozi tra loro collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un contratto di compravendita, paghi o si impegni a pagare il relativo prezzo ed, essendosene riservata la facoltà nel momento della conclusione del contratto, provveda ad effettuare la dichiarazione di nomina, sostituendo a sé, come destinatario degli effetti negoziali, il beneficiario della liberalità, così consentendo a quest'ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso. Né la configurabilità della donazione indiretta e la validità della stessa è impedita dalla circostanza che la compravendita sia stata stipulata con riserva della proprietà in favore del venditore fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo, giacché quel che rileva è che lo stipulante abbia pagato, in unica soluzione o a rate, il corrispettivo, oppure abbia messo a disposizione del beneficiario i mezzi per il relativo pagamento.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione trae vita dal caso di chi, acquistata un'azienda di ristorazione con clausola ex art. 1401 cod.civ., successivamente avendo nominato la figlia (la quale aveva accettato la nomina), aveva comunque provveduto ad erogare i fondi necessari per perfezionare l'acquisto dell'azienda, rimanendo nella gestione.
Tale complessa condotta è stata ritenuta configurare una liberalità indiretta, indipendentemente dalla clausola di riservato dominio apposta alla cessione d'azienda, unicamente rilevando l'intervenuto integrale pagamento del prezzo da parte dello stipulante.

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