Intestazione fiduciaria di un bene immobile: insussistenza di una causa liberale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14695 del 14 luglio 2015)

L'intestazione fiduciaria di un bene - frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante - comporta che il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall'obbligo, inter partes, del ritrasferimento al soggetto fiduciante, oppure al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae, laddove manca in detta figura qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario e la posizione di titolarità creata in capo a quest'ultimo si rivela soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si incarica di mettere a fuoco la radicale differenza tra l'elemento causale sottostante al trasferimento fiduciario rispetto a quello che è insito nell'atto donativo o comunque connotato da una causa liberale. In linea di principio la distinzione è assolutamente perspicua. Nel negozio fiduciario infatti l'attribuzione "reale" viene corretta, sia pure a livello di pattuizione inter partes, dall'obbligazione del fiduciario a ritrasferire il bene al fiduciante, a farne l'uso convenuto, ovvero a trasferirlo a soggetto indicato. Il trasferimento a titolo liberale invece vede l'attribuzione di un bene semplicemente in assenza di qualsivoglia corrispettivo, cui consegue un depauperamento del donante ed un correlato arricchimento del donatario.
Quando tuttavia dalla teoria si scende al piano pratico le cose mutano alquanto. Come infatti procedere alla "intestazione" del bene a nome del fiduciario? Se il bene è di proprietà di un terzo e vengono fornite al fiduciario le liquidità indispensabili per procedere all'acquisto attualmente la dinamica dei pagamenti deve fare i conti con i precetti relativi al tracciamento degli strumenti di pagamento. Se invece l'attribuzione procede dal fiduciante occorre "fare i conti" con l'assenza di corrispettivo. E' enunziabile una "causa fiduciae"?

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